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Circolo Pink
Centro di cultura e iniziativa gay e lesbica di Verona

Via Scrimiari 7, Verona
Tel. 045-8065911


sentenza storica

Le lesbiche e i gay veronesi risarciti

Verona - Il Tribunale di Verona ha accolto la domanda di risarcimento per danni presentata dal Circolo di Cultura Gay e Lesbica Pink, contro Palmarino Zoccatelli (Presidente dell'Associazione Integralista Cattolica "Famiglia e Civiltà"), Romano Bertozzo (ex consigliere comunale per la Lega Nord) ed Elmo Padovani (ex consigliere comunale per il patto Segni).

Nel luglio del 1995 il Consiglio Comunale di Verona approvò una mozione che respingeva la Risoluzione del Parlamento Europeo per le pari opportunità delle persone omosessuali, e dichiarava l'omosessualità "immorale". La vicenda ebbe rilievo sulla stampa nazionale anche per i toni del dibattito consigliare e cittadino, dove qualcuno, al culmine dell'attacco, arrivò a proporre di castrare i gay. Il Circolo Pink (ai tempi Arcigay-Arcilesbica) di Verona promosse così una causa civile chiedendo un risarcimento danni per gravi offese alla dignità gay e lesbica.

Dopo tre anni il Tribunale di Verona ha accolto integralmente la domanda presentata dal Circolo Pink con la sentenza n. 581 dell'11.03.1999, condannando Bertozzo, Zoccatelli e Padovani a corrispondere L. 50.000.000 cadauno come risarcimento danni.

Il Circolo di Cultura Gay e Lesbica Pink di Verona ha sottolineato in un comunicato l'importanza della sentenza; si tratta del "primo caso in Italia in cui una Associazione gay e lesbica viene riconosciuta come 'portatrice dei valori della comunità omosessuale'. Questa sentenza, nel dare un riconoscimento concreto al lavoro che in questi anni il Circolo Pink ha svolto sul territorio e nel tessuto sociale veronese, riconosce una associazione gay e lesbica parte civile in una causa in difesa dell'identità gay e lesbica. Questo crea un precedente con cui, chi fino ad oggi ha impunemente attaccato gay e lesbiche, dovrà d'ora in poi fare i conti".

La sentenza del Tribunale di Verona ha riconosciuto la gravità e l'arretratezza delle affermazioni espresse all'epoca contro le persone omosessuali, chiarendo in particolare che "Le frasi ed espressioni in questione appaiono con tutta evidenza di carattere ingiurioso e diffamatorio (sotto certi profili, poi, per quanto attiene a quelle pronunciate dal Bertozzo è ravvisabile financo un'istigazione a delinquere ), concretando l'ipotesi astratta dei reati puniti e previsti dagli art. 594 e 595 ( per quest'ultimo in fonte a mezzo stampa) dal cod. penale."

La sentenza riporta anche che "Quanto, poi, all'inesistenza di diritti costituzionali in capo agli omosessuali in quanto tali, è ben vero che la parola 'omosessualità' (come del resto molte altre) non è contenuta nella nostra Costituzione, che, però, ricordiamo, all'art.2 garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (ivi compresa, quindi, le associazioni non riconosciute); ed all'art. 3 sancisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Se in relazione all'art.3 l'omosessualità si ritenga non rientrante nell'ambito del sesso (e ciò è oggetto della discussione), non potrà negarsi che essa rientri, quanto meno nell'ambito delle condizioni personali, e, talvolta, sociali."


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