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Leggi e statuti prenapoleonici in lingua italiana.

Testo inviato da:
Giovanni Dall'Orto

NOTE

1) È traduzione del testo latino degli Statuti del 1329, riportato a fronte a p. 204:
Qui mulierem, vel masculum polluerit contra naturam igne comburatur. Patiens vero puniatur, vel castigetur, aut etiam absolvatur abritrio Potestatis, & suae Curiae, considerata qualitate delicti, & Persona, & aetate sua.

2) Cioè della tradizione del Corpus juris civilis di Giustiniano, che prevede la pena del rogo.

3) Per la Lombardia austriaca.

4) Cioè dell'Impero austriaco.

Leggi e statuti prenapoleonici
in lingua italiana

Statuti di Valtellina [1548]

Li statuti di Valtellina riformati nella Città di Coira nell'anno del Signore MDXLVIII, Delfino Landolfo, Poschiavo 1549. 
[Approvati nel gennaio 1549, NdR].

Da: II, Statuti Criminali, pp. 80r-108v.

Cap. 50. Della pena del sodomita (p. 91).

È anchora statuito, che ciascun sodomita sia col foco abrusciato, talmente che mora.

Et sodomita s'intenda d'esso fatto, et ragione, non solamente colui che haverà a far col maschio, ma anchora quello che haverà a fare con animal bruto, overo con alcuna don<n>a contra de la natura.


Bando fiorentino [1561]

Legge dell'ill. et Eccell. S. Duca di Fiorenza et di Siena, contro a quelli che useranno forza, & violenza a femina, o maschio per desiderio carnale. Bandita adi 2. di Dicembre 1561. (Foglio volante, 4 pp.), Giunti, Firenze 1561.

Volendo l'illustrissimo, & eccellentissimo Signore, il Signor DVCA di Fiorenza & di Siena, reprimer con certa & conveniente pena, quelli che volessino per appetito dishonesto usar forza, & violenza contro femina, o maschio. 
Atteso che li medesimi casi seguiti fino a qui (benche rarissimi) sono dalli Magistrati variamente puniti, & con leggieri pene secondo li statuti, & altre leggi. 
Et che la giustitia vuole, che per pari delitto, ciscuno sia parimente castigato. 
Imperò S. Eccell. Illust. insieme con gli suoi Magnifici Consiglieri, ha provisto, ordinato, & colla presente legge, statuito.

Che qualunche persona di qual si voglia stato, grado, dignità, & conditione, cosi del Dominio Fiorentino, come del Sanese attenterà con violenza, senza arme, o bastone, & senza percossa d'effusione di sangue conoscere carnalmente, & sforzare femina, o maschio, & non ne seguirà l'effetto della carnal coniuntione, incorra in pena della galea dove si intenda esso fatto relegato per quel tempo, che parrà al Magistrato, Rettore, Governatore, o Ciudice [sic], che ne sarà cognitore, attesa la qualità delle persone, & del delitto. 
Et se alla predetta violentia, & forza seguirà l'effetto, incorra in pena del capo.

Et qualunche attenterà con arme, o con bastone, o // con percossa d'effusione di sangue, violare carnalmente femina, o maschio, anchor che tal violenza non sortisca l'effetto, incorra in pena capitale. 
Eccettuando li Cittadini Fiorentini, Sanesi, & li altri che saranno in lor patrie habili alli ufficj, solamente quanto alli casi, che hanno per pena la galea, come di sopra. Alli quali Cittadini commetendo il delitto in luogo della Galea la pena sia di carcere di fondo di Torre, o delle Stinche ad arbitrio di Sua Eccellentia.

L'Italia in una mappa del 1756

La qual sopradetta legge ella vuole, & comanda sotto pena della sua indignatione si osservi inviolabilmente per tutti li suoi Magistrati, Rettori, Governatori, Officiali, & Giudici competenti respettivamente in tutte le città, terre, castella, & luoghi dell'uno, & dell'altro suo Ducal Dominio, comprendendo ancora la Città, Contado, & Montagna di Pistoia, & qualunche altra Città, Terra, & luogo, del quale fusse necessario farsi speciale, & espressa mentione, & particularmente s'osservi per il Magistrato degli Otto di Balia della Città di Firenze, non onostante ogni arbitrio, o Balia, che fusse lor concessa, o in l'avvenire si concederà; Et non ostante qual si voglia legge, statuto, uso, consuetudine, provisione, reformatione, & qualunche altra ordinatione, che incontrario disponessi, quantunche precisa, penale, giurata, approvata legitimamente, o in l'avenire da approvarsi, fatta, o da farsi, salva sempre, & reservata la potestà del Principe, le quali tutte, & ciascuna di esse s'intendino // essere, & sieno quanto alle cose soprascritte espressamente, & in tutto abrogate, annullate, & di nessuno valore & c.

Bandito per me Tommaso di Bernardo Cortecci, questo di 2 di Decembre 1558.

L'Italia in una mappa inglese precedente la Rivoluzione francese. Fu Napoleone ad abrogare in Italia gli antichi Statuti e le antiche leggi, comprese quelle contro la sodomia e i sodomiti qui riportate.


Statuti della Corsica [1572]

Da: Statuti criminali e civili di Corsica, Dumoulin, Lyon 1843 (2 voll.).

Vol. 1, Statuti criminali, par. 41, ãDegli adulteri, e stupriä (pp. 135-137):

 ... coloro che contro natura, ed abominevol vizio di sodomia peccheranno, od incorreranno, siano impiccati per la gola, ed abbruciati.


Statuti del Lago di Garda [1620]

Da: Statuti criminali et civili della Magnifica Communità della Riviera nuovamente tradotti di Latino in Volgare [1620], Lantoni, Salò 1626.

Statuti criminali, p. 110

Che i Sodomiti siino abbrusciati. Cap. CCXI.

Parimente, che qualunque usarà con Donna, ò con Maschio contro natura, con animo di commettere Sodomia; sii punito capitalmente si che muora; & dipoi sii con foco abbrusciato; & ciò, se sarà seguita pollutione, come di sopra; ma se non sarà seguita pollutione; stij nelle prigioni per un anno, & sij condennato in Lire 300. piccioli, & sii bandito della Riviera per anni dieci: & se frà l'anno venirà in detta Riviera, le sii troncata la mano più valida; et il patiente sii punito, ò castigato; ò veramente si assolva ad arbitrio del Signor Capitanio, & Giudice, attesa la qualità della persona, & del delitto; et l'età parimente.


Statuto di Padova [1767, ma 1329]

Da: Statutorum magnificae civitatis Paduae libri sex. Degli statuti della magnifica città di Padua libri sei, Tivano, Venezia 1747 (ma 1767) e 1767, 2 voll.

Liber V, statutum VIII, caput 2 (vol. 2, p. 204-205).

p. 205:
Quello che avrà ardire di contaminare Donna, o Uomo contro natura si [sic] abbruciato. 
Quello poi che permette di essere contaminato si punisca, e castighi, ovvero ancora si assolvi ad arbitrio del Podestà, e sua Corte, considerata la qualità del delitto, Persona, e di lei età. (1)


Francesco III d'Este duca di Modena e Reggio (1698-1780)

Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima [1771], Società tipografica, Modena 1781, 2 tomi.

Tomo 2.

Libro V. Titolo XI. Dello stupro, ed altri delitti di carne.

§ XX (p. 268)

(...)

Per gli altri delitti di carne anche nefandi si starà alla disposizione del Gius Civile. (2)


GIUSEPPE II D'ASBURGO (1741-1790)

Codice generale sopra i delitti e le pene per gli dominii ereditarii di S. M. I. R. A. [13/1/1787], Vitto, Venezia 1787. (3)

Parte seconda. 

Capitolo quinto. "De' delitti, che portano alla corruttela de' costumi".

p. 97

(...)

69.
Chi in istrada pubblica perseguita una donna d'intemerata fama, la quale va onestamente a far i fatti suoi, e ciò con gesti, o parole tali, che indicano chiaramente la seduzione alla lussuria, dovrà ad accusa della persona offesa trattarsi da delinquente politico.

70.
La pena di tale delitto è prigionia temporale mite.

71.
Chi degrada a segno l'umanità sino a peccare carnalmente con una bestia, o col sesso suo simile, si fa reo di un delitto politico.

72.
Se il delitto sarà stato commesso in modo, che abbia dato pubblico scandalo, in tal caso la pena sarà castigo con bastonate e lavoro pubblico temporale. Se però il misfatto non sarà venuto che a notizia di pochi, il reo dovrà castigarsi con prigionia temporale più dura, la quale dovrà inasprirsi mediante digiuno, e bastonate. 
// p. 98 
Oltre di ciò sarà il reo sfrattato dal luogo, in cui avrà dato pubblico scandalo.

(...)

75.
Chiunque, sia uomo o donna, fa mestiere del proprio suo corpo, e mediante lussuria si procura guadagno, è un delinquente politico.

//p. 99

76.
Il reo per la prima volta di questo delitto dovrà condannarsi a prigionia temporale più dura. Ne' casi di replicate ricadute dovrà sempre raddoppiarsi la pena sofferta in ultimo luogo, ed anche inasprirsi mediante ulteriori castighi di digiuno, o di bastonate, allorché persone di minor età saranno sedotte. Se il reo è uno straniere, esso dovrà bandirsi da tutti i paesi ereditarj. (4) 



L'Archivio di Storia Gay e Lesbica è a cura di Giovanni Dall'Orto

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